NUOVE REGOLE PER L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI IN SINTESI - REG. CE 1169/11 E REG. 1379/2013

Come ben certo avrete ormai appreso dai media, a far data dal 13 Dicembre 2014 sono entrati in vigore N.2 Reg. Comunitari e precisamente il 1169/2011 ed il 1379/2013. Normalmente nel ns. Blog non trattiamo di Normative Comunitarie tanto piu' ci interessiamo di Alimenti, ma visto il n°considerevole di email pervenutoci su richieste interpretative e chiarimenti dovuti alla ancora dilagante confusione in materia, abbiamo ritenuto opportuno contribuire a colmare parecchie perplessita', con una particolare attenzione a quella parte della normativa che riguarda "la Pesca e l'intero comparto dei Produttori e Distributori Ittici.



Partiamo dal fatto che le nuove norme in materia di etichettatura dei prodotti ittici si applicheranno in tutta l’Unione Europea . Esse consentiranno ai consumatori di avere una più completa e corretta informazione ed al contempo sono state concepite come presidio e strumento di prevenzione delle frodi che maggiormente affliggono il settore...

Per correttezza bisogna comunque precisare che l'ingresso dei su citati Regolamenti ha anche paventato non poche polemiche da parte degli operatori commerciali i quali , con il continuo avvento di nuove normative si vedono costretti a modificare repentinamente e costantemente l'etichettatura dei propri prodotti con un aggravio di costi dovuti appunto alle  modifiche da apportare alle bozze di ogni articolo o all'adattamento delle giacenze di materiale sussidiario alle nuove normative (etichette,imballaggi,contenitori metallici litografati pre-esistenti), nonche' alle difficolta' "logistiche" di inserimento di sempre piu' informazioni su uno "spazio fisico disponibile" che via via sta diventando sempre piu' rarefatto per non dire quasi inesistente.


MA VEDIAMO DI CAPIRE QUALI SONO LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
Le «informazioni obbligatorie» del prodotto ittico sono  le seguenti: 

  • La «denominazione commerciale» + «nome scientifico» della specie. (Es. Acciughe Salate, Engraulis Encrasicolus)
  • Il metodo di produzione «”…pescato…” o “…pescato in acque dolci…” o “…allevato…”»
  • La zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle «zone di pesca della FAO»+ «la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili» per il consumatore, oppure una carta o un pittogramma indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dall’Atlantico nord-orientale (zona di pesca FAO 27) e dal Mediterraneo e dal Mar Nero (zona di pesca FAO 37), la denominazione della zona di pesca FAO. (Es. qualora il prodotto sia stato catturato nella zona compresa tra il Mar Adriatico,Ionio e Mediterraneo fino alla zona di Trapani basta indicare in etichetta "Zona Fao 37.2 - Mediterraneo Centrale".
  • Una mappa completa con relativa descrizione di tutte le zone Fao con relative Sottozone e Divisioni potete consultarla a questo Link !!!
  • Miscugli di Pesce: Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso,occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita.
  • N.B: Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversioccorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l’avvertenza che il prodotto proviene anch’esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d’allevamento, da paesi diversi (art. 35 del Reg. CE 1379/2013).
  • N.B.: Qualsiasi specie di pesce che costituisca un ingrediente di un altro alimento, può essere denominata pesce, purché la denominazione e la presentazione di tale alimento non facciano riferimento a una precisa specie.

ATTENZIONE: b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, la«menzione del corpo idrico» di origine dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto.
c) Per i prodotti dell’acquacoltura, infine, deve essere indicato lo Stato membro o il paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto più della metà del suo peso finale, o ha soggiornato per più della metà del periodo di allevamento o, nel caso dei molluschi, ha subito la parte finale dell’allevamento o la coltura per almeno sei mesi.

  • La ”categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci”:
  1. Sciabiche
  2. Reti da traino
  3. Reti da imbrocco e reti analoghe
  4. Reti da circuizione e reti da raccolta
  5. Ami e palangari
  6. Draghe
  7. Nasse e trappole 
  • Se il prodotto è stato “scongelato.
  • Il “termine minimo di conservazione”, se appropriato.
  • Il Lotto.
  • I Valori Nutrizionali che comprendono il valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, proteine, carboidrati e sale che, dovranno essere riferiti a 100 gr o a 100ml di prodotto. In realta' la normativa precisa che l'obbligatorieta' della tabella dei valori nutrizionali entrera' in vigore a partire dal 13 Dicembre 2016. In ogni caso qualora si decida di applicarla sin da subito, se ne devono rispettare immediatamente le prescrizioni.
  • Obbligo di riportare tra gli ingredienti gli Allergeni , i quali devono essere messi in evidenza mediante diverso carattere, sfondo,colore o stile differente.
  • Condizione di Conservazione : devono essere indicate le "Condizioni di Conservazione" in etichetta per consentire la conservazione ed un uso adeguato del prodotto dopo l'apertura della confezione. (Es. Una volta aperto tenere in luogo fresto ed asciutto, oppure in frigorifero o ad una temperatura specifica).
  • Dimensione Minima dei Caratteri : Con rif. al principio della "legibbilita'" l'art. 13 del Reg.1169/2011 stabilisce che la dimensione minima dei caratteri da utilizzare sia: "Non inferiore a 0,9 mm nel caso di imballaggio o contenitori la cui superficie maggiore sia inferiore ad 80cmq...non inferiore ai 1,2 mm in tutti gli altri casi.
  • Ingredienti: L'etichetta deve riportare tutti gli ingredienti utilizzati per la realizzazione dell'alimento.Devono essere preceduti dalla parola "Ingredienti" e messi in ordine ponderale decrescente indicandone le relative percentuali.
  • Indicazione della quantita' netta: la nuova normativa fa riferimento esclusivamente alla Quantita' Netta come obbligatorieta'...tuttavia gli alimenti immersi in un liquido di governo (salamoia, acqua) devono indicare il doppio peso quindi  anche il peso come "Sgocciolato"oltre al peso netto.
  • Responsabile Commerciale e sede dello stabilimento: L'etichetta deve sempre mostrare almeno il nome e la sede di almeno uno dei seguenti soggetti: "Produttore o Confezionatore o Venditore".
  • La controversa questione della sede dello stabilimento: 
    L'indicazione della sede legale del produttore, però, non va confusa con quella dello stabilimento di produzione (o numero di Stab.CE), prima obbligatoria per la legge italiana (la 109 del 1992) ma che ora diventa facoltativa e sarà ancora apponibile con l'unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore.
  • Alimenti/Scorte prodotte prima del 13 Dicembre 2014: Tutti gli alimenti e/ scorte giacenti prodotti prima dell'entrata in vigore della normativa in questione gia' etichettati o contrassegnati come tale possono essere liberamente commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Tale passaggio (che ha evidenziato non pochi dubbi agli operatori commerciali) viene sancito nell'Art.54 Comma 1 (Disposizioni Transitorie) del Regolamento CE 1169/2011



ATTENZIONE: il documento è una sintesi.
Si rimanda alla lettura dei testi integrali dei regolamenti
Reg.CE 1169/11 – Reg.  CE 1379/2013 – Reg. CE 1337/2013

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