DECRETO SALVA-ITALIA....IN SINTESI SOLO PER VOI !!!

In line di massima non siamo molto propensi a trattare nel nostro blog di tematiche "politiche", ma visto e considerato il particolare "momento storico" che stiamo vivendo, ho pensato possa risultare utile a tanti conoscere le principali riforme apportate dal cosiddetto "Decreto Salva-Italia", insieme agli ultimi emendamenti.



Con il Decreto Monti, il Governo interviene nuovamente sui conti pubblici per far fronte all’aggravarsi della crisi economico-finanziaria che ha colpito il nostro Paese.....


Nel nuovo decreto, pero` , non ci sono solo misure volte al consolidamento dei conti pubblici (prime fra tutte, la previsione di nuove entrate fiscali e la riforma delle pensioni), ma anche tante disposizioni per favorire lo sviluppo dell’economia.

Le novita` sono tante, molte delle quali introdotte in sede di conversione in legge del D.L., e per una completa visione della legge, nella Tavola che segue, si sintetizzano le piu` importanti disposizioni in essa contenute....


Per chi desiderasse leggere il testo completo da Gazzetta Ufficiale 
ed eventualmente salvarlo cliccate: QUI


Per chi invece interessasse solo una sintesi, prosegui la lettura.

Norma e titolo Adempimento
Aiuto alla crescita economica
(ACE) - Deduzione
rendimenti nozionali del
nuovo capitale
Art. 1
Soggetti interessati
Societa` di capitali residenti, stabili organizzazioni di societa` non residenti e imprese individuali, Snc e Sas
in contabilita` ordinaria.
Adempimento
_ Prevista la possibilita` di dedurre un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale
proprio.
_ Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina applicando un’apposita aliquota
percentuale (fissata per il primo triennio nel 3% e successivamente determinata con un D.M. entro il
31 gennaio) alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Il D.M. che individuera` l’aliquota percentuale terra` conto dei
rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a
titolo di compensazione del maggior rischio.
_ La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato e` computata
in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
_ Previste anche le modalita` tecnico-operative per determinare il capitale proprio esistente alla
chiusura dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione nonche´ altri aspetti
legati al calcolo degli incrementi e decrementi di patrimonio. In particolare:
– il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e` costituito dal
patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio;
– rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche´ gli utili accantonati a riserva ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
– rilevano come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a
qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in societa` controllate; c) gli acquisti
di aziende o di rami di aziende.
Decorrenza
_ Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
IRAP - Modifiche al cuneo
fiscale e agevolazioni per
le assunzioni di donne e
giovani
Art. 2
Soggetti interessati
Soggetti IRAP
Adempimento
_ A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deduzione, ai fini delle imposte sul
reddito, di una parte dell’IRAP versata dai contribuenti, attualmente fissata al 10% passa al 100%.
_ In particolare, e` ammesso in deduzione dal reddito d’impresa un importo pari all’IRAP relativa alla
quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle vecchie
deduzioni gia` previste e relative ai contributi INAIL, spese per apprendisti, disabili, personale assunto
con contratti di formazione e lavoro (art. 11, comma 1, lett. a), per le imprese autorizzate all’autotrasporto
di merci (art. 11, comma 1-bis), forfetarie (art. 11, comma 4-bis) e per i lavoratori dipendenti, in
misura pari a 1.850 euro per ciascun lavoratore sino a cinque, per i soggetti con valore della produzione
netta inferiore a 400.000 euro (art. 11, comma 4-bis1).
_ La precedente deduzione del 10% (art. 6, comma 1 D.L. n. 185/2008) viene, pero` , limitata, a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, solo relativamente all’imposta sulla quota
imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (non
e` piu` possibile, dunque, usufruire di tale detrazione forfetaria per le spese per il personale dipendente e
assimilato).
(*) Dottore commercialista e pubblicista
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 10 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
_ Inoltre, relativamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, vengono
incrementate le deduzioni, ai fini IRAP, per i lavoratori dipendenti (art. 11, comma 1, lett. a), numeri
2) e 3) nel caso in cui si tratti di lavoratrici o di giovani con eta` inferiore a 35 anni (la deduzione sale a
10.600 euro e 15.200 se si tratta di Regioni del Sud).
Decorrenza
_ Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Fondi strutturali - Fondo
per favorire lo sviluppo
Art. 3
Soggetti interessati
PMI
Adempimento
_ Al fine di incentivare lo sviluppo economico, viene istituito un apposito Fondo di 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
_ Inoltre, il fondo di garanzia per le PMI viene incrementato di 400 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2012, 2013 e 2014.
Decorrenza
_ A partire dal 2012.
Detrazione 36% ristrutturazioni
edilizie - Ridefinizione
e entrata a regime
dal 2012
Art. 4, commi 1, 2, 3 e 5
Soggetti interessati
Contribuenti che effettuano interventi manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo
e ristrutturazioni edilizie su edifici o parti comuni di essi
Adempimento
_ Entra a regime, a partire dalle spese sostenute dal 18gennaio 2012, la detrazione del 36% relativa alle
spese per manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici), straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazioni edilizie (art. 3, comma 1, lett. a-d) D.P.R. n. 380/2001), sino ad
un ammontare di 48.000 euro per ciascuna unita` immobiliare.
_ Infatti, pur mantenendo la connotazione sin qui avuta, la norma viene riscritta e inserita nel T.U.I.R. (art.
16-bis).
_ Pertanto, i soggetti beneficiari, le tipologie di immobili e le regole applicative della detrazione rimangono,
sostanzialmente, quelle attualmente previste.
_ Viene comunque previsto che godono della suddetta detrazione le spese sostenute per interventi
necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorche´ non rientranti nelle categorie di cui si e` detto sopra, sempreche´ sia stato dichiarato lo stato
di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione.
Decorrenza
_ A partire dal 18 gennaio 2012.
Detrazione risparmio energetico
- proroga per il 2012
Art. 4, comma 4
Soggetti interessati
Contribuenti che effettuano interventi per opere su immobili finalizzate al risparmio energetico
Adempimento
_ Prorogata a tutto il 2012 la detrazione del 55% sulle spese sostenute per opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici.
_ Dal 2013 per le spese di cui sopra si applica la nuova detrazione del 36% (art. 16-bis T.U.I.R.).
_ Inoltre, la detrazione del 55% si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (art. 1, comma 347, Legge n.
296/2006).
Decorrenza
_ A partire dal 18 gennaio 2012.
ISEE - Introduzione per la
concessione di agevolazioni
fiscali e benefici assistenziali
Art. 5
Soggetti interessati
Contribuenti interessati ad agevolazioni fiscali e tariffarie.
Adempimento
_ Con un prossimo D.P.C.M. saranno riviste le modalita` di determinazione dell’ISEE (Indicatore
della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza
patrimoniale della famiglia, nonche´ della percezione di somme anche se esenti da imposizione
fiscale.
_ Il decreto dovra` : adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme,
anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei
diversi componenti della famiglia nonche´ dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi
al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita` selettiva dell’indicatore, valorizzando in
misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia che all’estero, al netto del debito residuo
per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore
per le diverse tipologie di prestazioni.
_ Con lo stesso decreto si dovra` stabilire quali sono le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche´ le
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 11 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 18 gennaio 2013, non possono essere piu`
riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dal decreto stesso.
Decorrenza
_ Dall’emanazione del D.P.C.M. e, comunque, dal 18 gennaio 2013
Equo indennizzo e pensioni
privilegiate - Eliminazione
Art. 6
Soggetti interessati
Soggetti che beneficiano di pensioni privilegiate o di istituti assistenziali per cause di servizio.
Adempimento
Fatta salva la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria INAIL, vengono eliminati gli istituti previdenziali
relativi alle cause di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata (eccetto che per chi ha in corso tali procedimenti e
per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico).
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Contratti bancari di apertura
di credito - Commissioni
Art. 6-bis
Soggetti interessati
Soggetti che stipulano contratti di apertura di credito.
Adempimento
_ Con una modifica apportata in sede di conversione in legge sono state riviste le commissioni a carico
dei clienti delle banche in caso di concessione di fidi.
_ In particolare, viene previsto che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri
a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto
alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse
debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non puo` superare lo 0,5%, per trimestre,
della somma messa a disposizione del cliente.
_ A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto
corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione
di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi
e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto sopra stabilito sono nulle. La
nullita` della clausola non comporta la nullita` del contratto.
Decorrenza
_ Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
Imposte differite attive -
modifiche al credito d’imposta
per imposte anticipate
Art. 9
Soggetti interessati
Contribuenti che beneficiano dei crediti d’imposta per imposte anticipate
Adempimento
Modificata la procedura di utilizzo del credito d’imposta per imposte anticipate (commi da 55 a 58
dell’articolo 2 del D.L. n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011). In particolare, tra
le altre, vengono introdotte le seguenti disposizioni:
_ con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili
i componenti negativi corrispondenti alle attivita` per imposte anticipate trasformate in credito
d’imposta;
_ la quota delle attivita` per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all’art. 84
T.U.I.R., e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito e` trasformata per intero in crediti
d’imposta;
_ la disciplina di cui si discute si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a
societa` sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione
straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari
vigilati dalla Banca d’Italia;
_ il credito d’imposta ora puo` essere rimborsabile ovvero puo` essere utilizzato, senza limiti di importo, in
compensazione o ceduto al valore nominale. Inoltre, viene eliminata la disposizione che prevedeva
l’indeducibilita` dei componenti negativi corrispondenti alle attivita` per imposte anticipate trasformate in
credito d’imposta.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Semplificazioni contabili
e fiscali - regime premiale
per favorire la trasparenza
e semplificazioni
Art. 10, commi 1-13
Soggetti interessati
Soggetti che svolgono attivita` artistica o professionale o attivita` d’impresa in forma individuale o sotto
forma di societa` di persone.
Adempimento
_ Dal 18 gennaio 2013, i soggetti che svolgono attivita` artistica o professionale o attivita` d’impresa in
forma individuale o sotto forma di societa` di persone possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 12 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, esclusione dagli
accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui (art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo,
D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, secondo comma, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attivita` di accertamento (la disposizione non si
applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cpp per uno dei reati
previsti dal D.Lgs. n. 74/2000).
_ Le condizioni per avere tale benefici sono:
a) inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le
risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attivita` artistica, professionale
o di impresa esercitata.
_ Se non si adempie ai suddetti adempimenti si perdono il diritto di avvalersi dei benefici di cui si dira` di
seguito e si e` soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I
soggetti che adempiono agli obblighi di cui alla lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non
decadono dai benefici medesimi, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui sopra, per la quale
e` possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
_ Le modalita` operative saranno oggetto di un apposito provvedimento il quale, tra le altre cose, potra`
prevedere, stabilendone anche le relative decorrenze:
a) la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei
modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del
modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonche´ gestione degli esiti dell’assistenza
fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle
ulteriori informazioni necessarie;
c) la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) l’anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, l’abolizione del visto di conformita` per
compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
IVA.
_ Inoltre, per chi non e` in contabilita` ordinaria, e` prevista, nel rispetto dei suddetti requisiti, la possibilita` di:
a) determinare il reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisporre in forma automatica da parte
dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e
dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) essere esonerati dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.
_ Dal periodo d’imposta 2011, sono previste agevolazioni anche per i contribuenti congrui agli studi di
settore che risultano in regola sia con le comunicazioni ai fini degli studi che con la coerenza degli
stessi. Essi godono di una preclusione agli accertamenti basati su presunzioni semplici e di un anno in
meno relativamente al periodo di decadenza dall’accertamento.
Decorrenza
_ A partire dal 18 gennaio 2013 (per alcune fattispecie, dal periodo d’imposta 2011).
Debiti fiscali - modifiche
alla rateazione
Art. 10, commi 13-bis, 13-
ter e 13-undecies
Soggetti interessati
Contribuenti che beneficiano di rateazione di pagamenti di somme iscritte a ruolo
Adempimento
_ Introdotti alcune norme che mirano a prorogare i termini per beneficiare della rateazione dei pagamenti
di somme iscritte a ruolo (articolo 19 D.P.R. n. 602/1973).
_ Piu` in dettaglio, le novita` riguardano i seguenti punti:
– Ove vi sia un comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficolta` del contribuente, la
dilazione puo` essere prorogata una volta sola, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi, purche´
non sia intervenuta decadenza. In tal caso il debitore puo` chiedere, in luogo di un piano di rateazione
per importi costanti, che siano previste rate di importo variabile e crescente per ciascun anno (art. 19,
comma 1-bis D.P.R. n. 602/1973).
– Ledilazioni concesse fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011) rispetto
alle quali si e` verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, e a tale
data non prorogate ai sensi delle norme del D.L. 225/2010 (articolo 2, comma 20), possono essere
prolungate fino a settantadue mesi, purche´ il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione
di difficolta` posta a base della prima dilazione.
– E` eliminato l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle somme
dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione. Piu` specificatamente,
viene eliminata la previsione che subordinava l’accesso al beneficio alla prestazione di garanzia
(fideiussoria o mediante costituzione di ipoteca) ove l’importo complessivo delle rate successive alla
prima fosse superiore a cinquantamila euro (art. 3-bis, comma D.Lgs. n. 462/1997).
– Viene modificata la disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione, prevedendo che, in
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 13 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
luogo del mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio ove la prima
rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito dei controlli,
ovvero nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il
termine di pagamento della rata seguente. Ove operi la decadenza, l’importo dovuto per imposte,
interessi e sanzioni in misura piena e` iscritto a ruolo, dedotto quanto gia` versato (art. 3-bis, comma 4
D.Lgs. n. 462/1997).
– Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata
successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo anche della stessa sanzione comminata
per ritardati od omessi versamenti diretti, pari al 30% di ogni importo non versato, commisurata all’importo
della rata versata in ritardo, piu` gli interessi legali. Ove il contribuente si avvalga del ‘‘ravvedimento
operoso’’ entro il termine di pagamento della rata successiva non si procede all’iscrizione a ruolo (art. 3-
bis, comma 4-bis D.Lgs. n. 462/1997).
Decorrenza
_ Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Remunerazione degli
agenti della riscossione -
modifiche
Art. 10, commi 13-quater -
13-septies
Soggetti interessati
Agenti della riscossione
Adempimento
_ Previsto un riassetto complessivo del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione
mediante la sostituzione del vigente sistema con l’attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso
dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato.
_ Tale rimborso sara` calcolato annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse
e dei relativi interessi di mora, con decreto del ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto
di alcuni specifici parametri.
_ Il predetto decreto dovra` in ogni caso garantire al contribuente oneri inferiori a quelli esistenti alla data
del 6 dicembre 2011.
_ Il predetto rimborso e` posto a carico del debitore nella misura del 51%, nel caso di pagamento tempestivo
(entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento): La parte rimanente rimane a
carico dell’ente creditore.
_ Per pagamenti tardivi (successivi ai sessanta giorni dalla notifica) il rimborso e` interamente a carico
del contribuente.
_ Continua, comunque, ad essere attribuito all’agente un rimborso per le spese sostenute; questo,
anziche´ essere riferito in via generica alle spese relative alle procedure esecutive, attiene agli specifici
oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure.
_ Il decreto che calcola annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione nonche´ quello in
materia di rimborso spese devono essere emanati entro il 31 dicembre 2013; sino all’entrata in vigore di
tali provvedimenti attuativi, resta ferma la vecchia disciplina in materia di remunerazione degli agenti
della riscossione.
Decorrenza
_ Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Riscossione degli enti locali
- proroga della riforma
Art. 10, commi 13-octies e
13-novies
Soggetti interessati
Enti locali
Adempimento
_ Posticipato dal 18 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 il momento da cui Equitalia e le societa`
partecipate cesseranno di effettuare le attivita` di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea
e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa` da essi partecipate.
_ Da quella data, ove i comuni optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni (con modalita`
diverse dunque dall’esercizio diretto o dall’affidamento in house), dovranno procedere nel rispetto delle
norme in materia di evidenza pubblica
_ Di conseguenza viene prorogata al 31 dicembre 2012 l’operativita` delle vigenti disposizioni in
materia di gestione delle entrate locali (articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis D.L. n. 203/2005).
Decorrenza
_ Dal 18 gennaio 2012.
Vendita beni pignorati -
modifiche
Art. 10, comma 13-terdecies
Soggetti interessati
Soggetti interessati da esecuzione forzata
Adempimento
_ In caso di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari, viene consentito al
contribuente sottoposto a esecuzione forzata - in luogo dell’agente della riscossione - di mettere direttamente
in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all’erario l’intero ricavato.
_ L’eccedenza e` rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi.
Decorrenza
_ Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 14 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
Fatturazione elettronica -
pubblica amministrazione
Art. 10, comma 13-duodecies
Soggetti interessati
Amministrazioni pubbliche
Adempimento
_ Definite, con maggior precisione, quali sono le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali a
cui si applicano le disposizioni sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione.
_ In particolare, le amministrazioni interessate sono le amministrazioni pubbliche che costituiscono il
settore istituzionale della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 2 Legge n. 196/2009) nonche´
le amministrazioni autonome.
_ Inoltre, viene adottata un’unica regolamentazione a livello nazionale per quanto attiene alle modalita` di
gestione della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.
Decorrenza
_ Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Contrasto all’evasione fiscale
- Emersione di base
imponibile
Art. 11
Soggetti interessati
Contribuenti soggetti ad accessi, ispezioni e verifiche
Adempimento
Per combattere piu` incisivamente l’evasione fiscale viene previsto:
_ l’applicazione di sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per chi, a seguito delle richieste avanzate
ai fini accertativi dall’Agenzia delle entrate o dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette documenti
falsi in tutto o in parte o fornisce informazioni non corrispondenti al vero; tale disposizione, pero` ,
relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se, a seguito delle richieste,
si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10
marzo 2000, n. 74.
_ dal 18 gennaio 2012, l’obbligo, per tutti gli operatori finanziari, di comunicare periodicamente all’anagrafe
tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti (art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973)
ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche´ l’importo delle
operazioni finanziarie; i dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria;
_ la revisione della norma contenuta nel D.L. sviluppo (art. 7, D.L. n. 70/2011) in materia di accessi; in
particolare, vengono eliminati il termine di durata degli accessi in massimo 15 giorni, il divieto di ripetere
gli stessi per periodi di tempo inferiori al semestre, la conseguente responsabilita` per illecito disciplinare
per i dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto di tali termini;
_ si ritorna al passato per i consigli tributari: infatti, viene eliminata la disposizione che aveva legato
l’aumento al 100% dell’aliquota di compartecipazione dei comuni in materia di lotta all’evasione all’istituzione,
entro il 31 dicembre 2011, dei consigli tributari (art. 18, co. 2, 2-bis e 3 D.L. n. 78/2010 e art.
1, co. 12-quater D.L. n. 138/2011).
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011 (per alcune disposizioni dal 18 gennaio 2012).
Condoni fiscali - proroga
del recupero di quanto
non versato
Art. 11, comma 10-bis
Soggetti interessati
Contribuenti che hanno usufruito dei condoni fiscali e non hanno versato quanto dovuto
Adempimento
_ Prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento di attivita` di accertamento connesse al
recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria
2003 (articolo 2, commi 5-bis e 5-ter D.L. n. 138/2011).
Decorrenza
_ Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
Acquisizione di informazioni
finanziarie - semplificazioni
Art. 11-bis
Soggetti interessati
Banche e intermediari finanziari
Adempimento
_ Prevista l’applicazione della procedura telematica (attualmente in uso nelle indagini finanziarie a fini tributari)
anche alle richieste ed alle notifiche a banche ed intermediari finanziari, nonche´ alle relative risposte.
_ Nel dettaglio, viene stabilito che l’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste
di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonche´ le
notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, siano precedute dalla consultazione
dell’Archivio dei rapporti di cui all’art. 7, comma sesto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e
siano effettuate esclusivamente in via telematica.
Decorrenza
_ Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
Contrasto all’evasione fiscale
- Riduzione del limite
per l’uso del contante
Art. 12
Soggetti interessati
Soggetti che utilizzano denaro contante e che percepiscono compensi o pagamenti dalla PA
Adempimento
_ Scende da 2.500 a 1.000 euro l’importo massimo di utilizzo del denaro contante.
_ I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore 1.000 euro, esistenti alla
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 15 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
data di entrata in vigore del D.L., sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una
somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012.
_ E` disposta, pero` , una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012:
infatti, le violazioni commesse nel periodo sopra indicato e riferite alle limitazioni di importo di 1.000
euro, non costituiscono infrazione.
_ Viene anche inasprita la sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012: la sanzione e` pari al saldo del
libretto stesso.
_ Inoltre, viene previsto un uso esteso degli strumenti di pagamento elettronici anche da parte delle
P.A. (disposizione, comunque, posticipata di tre mesi a seguito delle modifiche introdotte in sede di
conversione in legge del D.L.), specialmente per quelli superiori a 1.000 euro.
_ In particolare:
a) i pagamenti da parte della PA si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti
bancari o postali dei creditori ovvero con le modalita` offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari
prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare
l’importo di 1.000 euro;
b) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale
e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a
chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 euro (limite modificabile con D.M.), debbono essere
erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche
istituzionali.
_ E’, comunque, prevista la possibilita` di usufruire di convenzioni con le banche e le poste per l’apertura
dei conti correnti.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Imposta municipale propria
(IMU) - Avvio dal 2012
Art. 13
Soggetti interessati
Proprietari o titolari di diritti reali su immobili e terreni
Adempimento
_ Viene anticipata al 18 gennaio 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (c.d. IMU) introdotta
dal decreto sul federalismo municipale (art. 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011). Infatti, tale imposta, nella
versione prevista dal D.L. in discussione, si applichera` dal 2012 al 2014 in via sperimentale per poi
entrare a regime dal 2015.
_ La struttura della dell’IMU ricalca sostanzialmente quella dell’ICI (che va a sostituire, insieme alla
componente immobiliare dell’IRPEF e relative addizionali anche se a copertura di quest’ultime viene
riservata alle casse statali una quota pari al 50% della nuova imposta).
_ Sul piano pratico, il valore dei fabbricati su cui si applica la nuova imposta si determina moltiplicando la
rendita catastale, rivalutata del 5% dei seguenti coefficienti:
– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli
immobili;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
– 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli D/5; tale moltiplicatore e` elevato a 65
a decorrere dal 18 gennaio 2013;
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
_ Per i terreni agricoli, il valore e` costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 18 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un
moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola il moltiplicatore e` pari a 110.
_ L’aliquota base e` pari allo 0,76% (con la possibilita` di aumento/diminuzione dello 0,3% ad opera dei
comuni), mentre per l’abitazione principale e` fissata allo 0,4% (con la possibilita` di aumento/diminuzione
da parte dei comuni dello 0,2%);
– per l’abitazione principale e` prevista una detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e`
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta` non superiore a ventisei anni, purche´ dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nell’unita` immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo` superare l’importo massimo
di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
_ Invece, i fabbricati rurali scontano l’aliquota dello 0,2% (abbattibile dello 0,1%) mentre i comuni
possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa` , ovvero
nel caso di immobili locati.
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 16 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
_ Infine, per i versamenti si applicheranno le stesse regole previste per i versamenti unitari, quindi con
mod. F24 (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997).
Decorrenza
_ Dal 18 gennaio 2012.
Fabbricati rurali - accatastamento
Art. 13, commi 14-bis, 14-
ter, 14-quater
Soggetti interessati
Proprietari o titolari di diritto reale su immobili rurali
Adempimento
_ Le domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralita` degli
immobili, presentate anche dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del D.L. n. 201 producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita` , fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
_ Infine, e` fatto obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto
terreni entro il 30 novembre 2012, con le modalita` stabilite dal regolamento in materia di l’automazione
delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.
_ Nelle more della presentazione della suddetta domanda di accatastamento nel catasto edilizio urbano,
l’IMU viene corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unita` similari
gia` iscritte in catasto.
Decorrenza
_ Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Addizionale comunale IRPEF
- modifiche
Art. 13, comma 16
Soggetti interessati
Comuni e contribuenti soggetti all’addizionale comunale IRPEF.
Adempimento
_ Spostato dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine ultimo per la pubblicazione della delibera che
fissa l’aliquota dell’addizionale ai fini dal calcolo dell’acconto.
_ Inoltre, riscrivendo la norma introdotta dalla Manovra bis 2011 (D.L. n. 138/2011) viene prevista la
possibilita` per i comuni di stabilire aliquote dell’addizionale IRPEF differenziate esclusivamente
in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli previsti dal TUIR ai fini IRPEF, nel rispetto del
principio di progressivita` .
_ A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale
gia` richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del D.L.,
senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Fiscalita` locale - modifiche
alla compartecipazione
del gettito IVA
Art. 13, comma 19 e 19-bis
Soggetti interessati
Comuni
Adempimento
_ Negli anni 2012, 2013 e 2014 non trova applicazione la disposizione che prevede l’assegnazione del
gettito IVA ai comuni sulla base del gettito IVA suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune
(art. 2, comma 4, ultimo periodo D.Lgs. n. 23/2011).
_ Inoltre, sempre per gli anni 2012, 2013, e 2014, il D.P.C.M. volto a stabilire le modalita` di attribuzione ai
comuni del gettito derivante dall’IVA (articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 23/2011) e` esclusivamente
finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell’IVA, nel rispetto dei saldi di
finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Tributo comunale sui rifiuti
e servizi - istituzione
dal 2013
Art. 14
Soggetti interessati
Comuni e soggetti che occupano o detengono locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani
Adempimento
_ Introdotto, a decorrere dal 18 gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che
andra` a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
_ Il nuovo tributo accorpa la vecchia TARSU, TOSAP/COSAP ed e` dovuto da chiunque possieda,
occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani, con vincolo di solidarieta` tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse.
_ Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree
comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
_ In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare,
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 17 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
il tributo e` dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta` , usufrutto, uso,
abitazione, superficie.
_ Il tributo e` corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria (il comune puo` comunque prevedere agevolazioni/riduzioni per particolari categorie
di contribuenti) e va versato in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio, e ottobre) o in unica
soluzione entro giugno.
_ Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale,
modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione
della tipologia dell’immobile e della zona ove e` ubicato.
_ Infine, a decorrere dal 18 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione
dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Decorrenza
_ Dal 18 gennaio 2013.
Enti locali - modifiche alla
riscossione delle entrate
Art. 14-bis
Soggetti interessati
Comuni.
Adempimento
Modificate le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni (articolo 7, comma 2 del D.L. n.
70/2011) al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali,
indipendentemente dalle modalita` con le quali l’ente decidera` di gestire tale servizio.
Decorrenza
_ Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
Accise sui carburanti - aumenti
Art. 15
Soggetti interessati
Contribuenti soggetti alle accise sui carburanti.
Adempimento
Riviste, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. (quindi, dal 7 dicembre 2011), le
aliquote delle accise sui carburanti che vengono cosı` stabilite:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
Ulteriori ritocchi sono disposti per il 2013, mentre viene confermata la sterilizzazione degli aumenti per gli
esercenti attivita` di autotrasporto.
Decorrenza
_ Dal 7 dicembre 2011
Auto di lusso - addizionale
erariale
Art. 16, comma 1 e 15-ter
Soggetti interessati
Proprietari di autoveicoli per trasporto promiscuo con potenza superiore a 185 Kw
Adempimento
Introdotta, a partire dal 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone,
una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185
chilowatt.
L’addizionale e` ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente,
al 60, al 30 e al 15 per cento e non e` piu` dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Per le modalita` operative valgono le stesse regole previste per l’addizionale per i veicoli con potenza
superiore a 225 Kw introdotta per il 2011 (art. 23, comma 21 D.L. n. 98/2011)
Decorrenza
_ A partire dal 18 gennaio 2012.
Imbarcazioni da diporto -
tassa annuale di stazionamento
Art. 16, commi 2-10 e 15-
ter
Soggetti interessati
Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato
dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di unita` da diporto
Adempimento
_ Introdotta, dal 18 maggio 2012, una tassa annuale di stazionamento per le unita` da diporto che
stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in
concessione a privati.
_ La tassa e` calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unita` con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unita` con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unita` con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unita` con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unita` con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 18 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
f) euro 207 per le unita` con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unita` con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unita` con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unita` con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
_ La tassa e` ridotta alla meta` per le unita` con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente
dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole
minori e della Laguna di Venezia, nonche´ per le unita` a vela con motore ausiliario.
_ La tassa e` ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unita` da diporto,
rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento, mentre, non e` dovuta per le unita` nuove con targa
prova, nella disponibilita` a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero
per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del
perfezionamento dell’atto.
_ La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa va esibita dal comandante dell’unita` da
diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione
nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante
per lo stazionamento o la navigazione.
Decorrenza
_ A partire dal 18 maggio 2012.
Aeromobili - imposta erariale
Art. 16, commi 11-15
Soggetti interessati
Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria di aeromobili.
Adempimento
_ Istituita una imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale,
ad eccezione di quelli dello Stato ed equiparati, dei soggetti licenziatari di servizi di linea e non di linea e
del lavoro aereo.
_ L’imposta e` fissata nelle seguenti misure:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta e` pari al doppi o di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
_ L’imposta e` applicata agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta
nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.
_ In caso di mancato pagamento, si applicano le regole relative al sistema delle sanzioni amministrative
fiscali (D.Lgs. n. 471/1997 e n. 472/1997).
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Canone RAI - indicazione
nella dichiarazione dei
redditi
Art. 17
Soggetti interessati
Imprese e societa` .
Adempimento
Le imprese e le societa` sono obbligate ad indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, il numero di
abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione
della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Aliquote IVA del 10% e del
21% - aumento
Art. 18
Soggetti interessati
Contribuenti soggetti ad IVA e consumatori
Adempimento
_ Probabile aumento delle aliquote IVA del 10% e del 21%.
_ Infatti, la prevista riduzione di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale in vigore, introdotta
dalla Manovra 2011 (D.L. n. 98/2011), in misura pari al 5% per l’anno 2013 e del 20% a decorrere
dall’anno 2014 e anticipata di un anno dalla Manovra bis 2011 (D.L. n. 138/2011) viene sostituita
dall’incremento, a partire dal 18 ottobre 2012, delle aliquote IVA del 10% e del 21% che passano,
rispettivamente, al 12% e al 23%, con ulteriore aumento, dal 18 gennaio 2014, dello 0,5%.
_ Tali aumenti non si applicano qualora entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale,
nonche´ la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrap-
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 19 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
pongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto,
non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2012 ed a 16.000 milioni di euro annui dall’anno 2013.
Decorrenza
_ A partire dal 18ottobre 2012.
Conti correnti e strumenti
finanziari - imposta di bollo
Art. 19, commi 1-3
Soggetti interessati
Titolari di conti correnti e intermediari finanziari
Adempimento
Viene rivista la tariffa dell’imposta di bollo sui conti correnti, sui titoli, strumenti e prodotti finanziari,
ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
In particolare, per gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonche´ estratti di conto corrente
postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali per ogni esemplare con periodicita` annuale
si applica l’imposta di bollo pari a:
_ 34,20 euro, se il cliente e` persona fisica e sempre che il valore medio di giacenza annuo sia superiore a
5.000 euro;
_ 100 euro, se il cliente e` soggetto diverso da persona fisica.
Invece, per titoli, strumenti e prodotti finanziari le aliquote saranno:
_ 1 per mille annuo per il 2012;
_ 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.
_ Comunque, l’imposta e` dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente all’anno 2012 nella
misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso
complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Decorrenza
_ A partire dal 18 gennaio 2012.
Scudo fiscale - imposta di
bollo
Art. 19, commi 4-12
Soggetti interessati
Soggetti che hanno beneficiato dello scudo fiscale
Adempimento
_ Le attivita` finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione in seguito al c.d. ‘‘scudo fiscale ‘‘ (art. 13-
bis D.L. n. 78/2009 e successive modifiche ed integrazioni e artt. 12 e 15 del D.L. n. 350/2001 e
successive modifiche ed integrazioni), sono soggette a una imposta di bollo speciale annuale del 4
per mille. Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota e` stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5
per mille.
_ L’imposta e` determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo sugli strumenti finanziari di cui si e` detto
sopra.
_ Il versamento, con riferimento al valore delle attivita` ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente,
avviene - entro il 16 febbraio di ciascun anno - per il tramite degli intermediari finanziari, che
provvedono a trattenere l’imposta del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo
stesso contribuente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attivita` segretate e`
quello al 6 dicembre 2011.
_ In caso di omesso versamento si applica una sanzione pari all’importo non versato.
_ Per le attivita` finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in
parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura
di emersione ovvero comunque dismesse, e` dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria
pari al 10 per mille.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Immobili situati all’estero
- tassazione
Art. 19, commi 13-17
Soggetti interessati
Proprietari di immobili all’estero o titolari di altro diritto reale sugli stessi
Adempimento
_ A decorrere dal 2011 viene istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi
uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato., nella misura dello 0,76% del valore
degli immobili stessi.
_ Soggetto passivo dell’imposta e` il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo
stesso.
_ L’imposta e` dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si e`
protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e` protratto per almeno quindici
giorni e` computato per intero.
_ Il valore e` costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il
valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e` situato l’immobile.
_ Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare
dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e` situato l’immobile.
_ Il versamento va fatto entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno
di riferimento.
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 20 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
_ Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche´ per il
contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Decorrenza
_ Periodo d’imposta 2011.
Attivita` finanziarie detenute
all’estero - tassazione
Art. 19, commi 18-22
Soggetti interessati
Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono attivita` finanziarie all’estero
Adempimento
_ A decorrere dal 2011 e` istituita un’imposta sul valore delle attivita` finanziarie detenute all’estero
dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
_ L’imposta e` dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione ed e` stabilita nella
misura dell’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore
delle attivita` finanziarie.
_ Il valore e` costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenute le attivita` finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di
riferimento per le singole attivita` e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
_ Dall’imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare
dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attivita` finanziarie.
_ Il versamento va fatto entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all’anno
di riferimento.
_ Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche´ per il
contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Decorrenza
_ Periodo d’imposta 2011.
Riallineamento partecipazioni
- imposta sostitutiva
anche per operazioni effettuate
nel 2011
Art. 20
Soggetti interessati
Soggetti IRES
Adempimento
L’imposta sostitutiva sul riallineamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in
bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attivita` immateriali, come
prevista dall’art. 15, commi 10-bis e 10-ter D.L. n. 185/2008 si applica anche alle operazioni effettuate
nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Il versamento dell’imposta sostitutiva e` dovuto in tre rate di pari importo da versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il
periodo d’imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della
seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.
I termini di versamento di cui sopra si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 18 dicembre 2011, su ciascuna
rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.
Decorrenza
_ Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Enti pubblici - Riorganizzazione
delle province
Art. 23, commi 14-21
Soggetti interessati
Province.
Adempimento
_ Ridimensionate le province che diventano organi con funzioni di indirizzo politico e di coordinamento
delle attivita` dei comuni.
_ A tal fine, gli organi della provincia sono il Presidente e il consiglio provinciale composto da non piu` di
10 membri.
_ Le attuali funzioni sono trasferite ai comuni entro il 31 dicembre 2012.
Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo
2013, l’articolo 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede lo scioglimento del consiglio e la
nomina di un commissario, dopodiche´ si procede alle elezioni con le nuove disposizioni.
Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica
fino alla scadenza naturale.
Decorrenza
_ A partire dal 31 dicembre 2012.
Trattamenti pensionistici -
riforma
Art. 24, commi 1-30
Soggetti interessati
Lavoratori e pensionati
Adempimento
Riformato il sistema previdenziale sulla base dei seguenti principi:
a) equita` e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu` deboli;
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 21 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
b) flessibilita` nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della
vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
d) semplificazione, armonizzazione ed economicita` dei profili di funzionamento delle diverse gestioni
previdenziali.
In sintesi, alcune delle novita` piu` importanti sono le seguenti:
_ applicazione, dal 18 gennaio 2012, del sistema contributivo, pro-rata, per tutti i lavoratori;
_ ridefinizione, sempre a decorrere dal 18 gennaio 2012, dei requisiti anagrafici per l’accesso alla
pensione di vecchiaia (sempre che ci sia un’anzianita` contributiva di almeno 20 anni) nel seguente
modo:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e` liquidata a carico dell’AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e` fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal
18 gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 18 gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 18 gennaio 2018;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e` liquidata a carico dell’AGO, nonche´
della gestione separata. Tale requisito anagrafico e` fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 18
gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 18 gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 18
gennaio 2018;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all’art. 22-ter, co. 1, del D.L. n. 78/
2009, la cui pensione e` liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima il requisito anagrafico di 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema
misto e il requisito anagrafico di 65 anni di cui all’art. 1, co. 6, lett. b), n. 243/2004, e` determinato
in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e` liquidata a carico dell’AGO, nonche´ della gestione separata,
il requisito anagrafico di 65 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di 65 anni di cui all’art. 1, co. 6, lett. b), legge n. 243/2004, e` determinato in 66 anni.
_ validita` della disciplina in materia di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi
della speranza di vita, con la previsione che i requisiti anagrafici per accedere alla pensione
di vecchiaia siano non inferiori a 67 anni per coloro che maturano il diritto dall’anno 2021;
_ possibilita` , dal 18 gennaio 2012, di accedere alla pensione anticipata solo in presenza di un’anzianita`
contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne (requisito aumentato di
un ulteriore mese nel 2013 e di un altro mese nel 2014); sulla quota di trattamento relativa alle anzianita`
contributive maturate antecedentemente il 18 gennaio 2012, e` applicata una riduzione percentuale pari
a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’eta` di 62
anni; tale percentuale annua e` elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l’eta` al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e`
proporzionale al numero di mesi.
_ eliminazione delle c.d. ‘‘finestre’’;
_ validita` dei vecchi requisiti per alcune categorie di soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011 (lavoratrici che optano per il sistema contributivo ex art. 1, co. 9 Legge n. 243/2004,
lavoratori in mobilita` , lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ecc.);
_ previsione di alcune eccezioni per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono
liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: In
particolare:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianita` contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre
2012 i quali avrebbero maturato, prima 6 dicembre 2011, i requisiti per il trattamento pensionistico entro
il 31 dicembre 2012, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di
un’eta` anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se piu` favorevole, con un’eta`
anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianita` contributiva
di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’eta` anagrafica di almeno 60 anni.
_ estensione del coefficiente di trasformazione di cui all’art. 1, co. 6 Legge n. 335/1995, a partire dal 18
gennaio 2013, anche per le eta` corrispondenti a valori fino a 70, adeguabile in base alle aspettative di
incremento della speranza di vita;
_ revisione delle modalita` per il riconoscimento della pensione anticipata per i lavori usuranti;
_ previsione di una armonizzazione dei requisiti minimi di accesso ai trattamenti previdenziale anche
per i lavoratori iscritti a istituti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria;
_ eliminazione, a partire dal 2012, del requisito minimo di tre anni di contribuzione per procedere alla
totalizzazione;
_ istituzione, a decorrere dal 18 gennaio 2012, di un contributo di solidarieta` a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
_ incremento, dal 18 gennaio 2012, delle aliquote dovute dagli iscritti alla gestione commercianti e
artigiani di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno
fino a raggiungere il livello del 24%;
_ rideterminazione delle aliquote contributive in agricoltura;
_ adozione, entro il 31 marzo 2012, di apposte misure per assicurare l’equilibrio finanziario da parte
delle Casse private;
_ blocco delle rivalutazioni delle pensioni di importo superiore a 1.402,29 euro mensili (tre volte il
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 22 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
trattamento minimo INPS);
_ estensione ai professionisti iscritti alla gestione separata, a decorrere dal 18 gennaio 2012, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, delle tutele in materia di malattia e
maternita` .
Decorrenza
_ Dal 18 gennaio 2012.
TFR - modifiche al sistema
di tassazione
Art. 24, comma 31
Soggetti interessati
Titolari di rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
Adempimento
_ Alla quota delle indennita` di fine rapporto relativo a rapporti di lavoro dipendente ed assimilato (art.
17, comma 1, lett. a) e c), T.U.I.R.), erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata previsto dall’art. 19 del
medesimo T.U.I.R.
Pertanto, tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.
_ Le suddette disposizioni si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita` a qualsiasi titolo
erogati agli amministratori delle societa` di capitali.
_ In deroga allo Statuto del contribuente (art. 3 Legge n. 212/2000), le nuove disposizioni si applicano con
riferimento alle indennita` ed ai compensi il cui diritto alla percezione e` sorto a decorrere dal 18 gennaio
2011.
Decorrenza
_ Dal periodo d’imposta 2011.
Pensioni d’oro - modifiche
al contributo di solidarieta`
Art. 24, comma 31-bis
Soggetti interessati
Titolari di pensioni di importo elevato.
Adempimento
_ modificato l’articolo 18, comma 22-bis, della Manovra 2011 (D.L. n. 98/2011), al fine di prevedere
l’incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici piu` elevati ivi previsto, fissandolo
al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro.
Il contributo di solidarieta` e` pertanto rideterminato nel modo seguente:
_ 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro;
_ 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro;
_ 15% per gli importi oltre i 200.000 euro.
Decorrenza
_ Dal periodo d’imposta 2011.
Lire ancora in circolazione
- prescrizione
Art. 26
Soggetti interessati
Soggetti che possiedono ancora vecchie lire.
Adempimento
Le banconote e le monetine in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza
immediata.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Dismissione dei terreni
agricoli dello Stato e degli
enti pubblici - modifiche
Art. 27, comma 3
Soggetti interessati
Enti pubblici e soggetti interessati all’acquisto di terreni agricoli pubblici.
Adempimento
Modificata la norma della legge n. 183/2011 che prevede la possibilita` di dismettere i terreni agricoli
pubblici ai giovani imprenditori agricoli.
Infatti, viene previsto che la dismissione puo` avvenire non solo su iniziativa dell’ente, ma anche su
segnalazione dei soggetti interessati.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Addizionale regionale IRPEF
- modifiche
Art. 28, commi 1 e 2
Soggetti interessati
Regioni e contribuenti soggetti all’addizionale regionale IRPEF
Adempimento
_ Dopo l’intervento effettuato dalla Manovra bis 2011 (D.L. n. 138/2011), riviste nuovamente le modalita` di
rideterminazione, a decorrere dall’anno 2013, dell’addizionale regionale IRPEF (artt. 2 e 6 D.Lgs. 6
maggio 2011, n. 68).
_ Dall’anno 2012 ciascuna Regione a Statuto ordinario puo` , con propria legge, aumentare o diminuire
l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base.
_ La predetta aliquota di base viene ora spostata dallo 0,9% all’1,23%, sino alla rideterminazione di cui
sopra, aliquota valida anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano.
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 23 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
_ Tale modifica si applica a decorrere dall’anno di imposta 2011.
_ Inoltre, ai fini della compartecipazione delle Regioni all’IVA si tiene conto della suddetta percentuale.
Decorrenza
_ Dal periodo d’imposta 2011.
Imposta sulle assicurazioni
- modifiche
Art. 28, comma 11-bis
Soggetti interessati
Enti locali
Adempimento
_ Soppresso l’articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 relativo al federalismo fiscale per le
regioni e le province, concernente la norma di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento
specifico alle modalita` di applicazione dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita` civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) nei confronti delle province ubicate nelle
regioni a statuto speciale e delle province autonome.
_ Inoltre e` disposta l’applicazione nell’intero territorio nazionale delle misure relative all’imposta provinciale
di trascrizione (IPT), per la quale si prevede la tassazione degli atti soggetti ad IVA in misura
modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione
(articolo 1, comma 12, terzo, quarto e quinto periodo, D.L. n. 138/2011).
Decorrenza
_ Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
Editoria - cessazione sistema
contribute
Art. 29, comma 3
Soggetti interessati
Aziende editoriali
Adempimento
Prevista la cessazione, alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013, del sistema di
contribuzione diretta a favore dell’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
Decorrenza
_ Dal periodo d’imposta 2015.
Liberalizzazioni - esercizi
commerciali e attivita` economiche
Artt. 31 e 34
Soggetti interessati
Enti locali e esercenti attivita` commerciali
Adempimento
_ La liberta` di orario per gli esercizi commerciali viene estesa a tutti i tipi di attivita` commerciali e
non solo per quelli ubicati in localita` turistiche o citta` d’arte.
_ Viene poi introdotto il principio, mutuato dalla disciplina dell’Unione Europea, della liberta` di apertura
di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni
culturali. Le Regioni e gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto.
_ Inoltre, per garantire una piena liberta` di iniziativa economica, ad eccezione delle professioni, del
servizio di trasporto pubblico non di linea (in pratica, i taxi), dei servizi finanziari e dei servizi di comunicazione,
vengono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attivita` economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a
esercitarla solo all’interno di una determinata area;
b) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attivita`
economica;
c) il divieto di esercizio di una attivita` economica in piu` sedi oppure in una o piu` aree geografiche;
d) la limitazione dell’esercizio di una attivita` economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell’esercizio di una attivita` economica attraverso l’indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all’operatore;
f) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
g) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attivita` svolta.
_ Infine, viene disposto che:
1) e` possibile subordinare l’avvio di una attivita` al rilascio di una autorizzazione solo se cio` e`
giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile
con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalita` ;
2) quando e` stabilita, la necessita` di alcuni requisiti per l’esercizio di attivita` economiche, la loro comunicazione
all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione
(restando ferme le eventuali responsabilita` civili e penali) e l’attivita` puo` subito iniziare, salvo il
successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 24 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
Liberalizzazioni - farmacie
Art. 32
Soggetti interessati
Titolari di farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali
Adempimento
_ Negli esercizi commerciali siti in comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti e` possibile vendere
farmaci di fascia C (si tratta dei farmaci che non sono essenziali e per malattie croniche ne´ di
rilevante interesse terapeutico ne´ quelli del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale).
_ E` pero` previsto che il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, individua entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. un elenco, periodicamente
aggiornabile, dei farmaci di fascia C per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei quali
non e` consentita la vendita negli esercizi commerciali.
_ La vendita dei farmaci deve essere effettuata in appositi spazi dedicati ed e` possibile praticare
liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purche´ gli sconti siano esposti in
modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
_ Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione
dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai
tempi, alle condizioni, alle quantita` ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale
sleale punibili in base alle norme vigenti.
_ Le farmacie e gli esercizi commerciali possono praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su
tutti i prodotti venduti, purche´ gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano
praticati a tutti gli acquirenti.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Liberalizzazioni - soppressione
delle limitazioni
all’esercizio di attivita`
professionali
Art. 33
Soggetti interessati
Esercenti arti e professioni.
Adempimento
_ Inserita una dead line, al 13 agosto 2012, per l’adeguamento degli statuti professionali alle nuove
disposizioni previste dalle Manovre 2011 (D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 138/2011).
_ Comunque, viene previsto che il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni
aventi forza di legge che non risultano abrogate in un apposito testo unico.
_ Sostituita la durata del tirocinio professionale che ora non puo` superare i 18 mesi (contro i 3 anni
previsti dalla norma modificata).
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Imprese del settore finanziario
e creditizio - divieti
per gli organi di governance
Art. 36
Soggetti interessati
Imprese del settore creditizio, assicurativo e finanziario.
Adempimento
Ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese
o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari viene fatto divieto di assumere
o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
I titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla nomina. Decorso
inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza e` dichiarata dagli organi
competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza
dell’inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza e` dichiarata dall’Autorita` di vigilanza
di settore competente.
In sede di prima applicazione, il termine per esercitare l’opzione di cui sopra e` di centoventi giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Fondo rotativo per le imprese
- ripartizione
Art. 38
Soggetti interessati
Imprese che beneficiano di agevolazioni.
Adempimento
Modificate alcune regole per la ripartizione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese con l’introduzione
della possibilita` di ripartire le risorse anche a iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati
nell’ambito dei progetti di innovazione industriale (art. 1, co. 842, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Fondo di garanzia per le
PMI - modifiche
Art. 39
Soggetti interessati
Imprese che beneficiano di agevolazioni
Adempimento
_ Relativamente al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a),
della legge 23 dicembre 1996 n. 662), viene previsto che la garanzia diretta e la controgaranzia possono
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 25 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
essere concesse a valere sulle disponibilita` del Fondo stesso, fino all’80% dell’ammontare delle operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale,
purche´ rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria.
_ La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonche´ la misura della copertura
massima delle perdite e` regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di
imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche.
_ L’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo e` elevato a 2 milioni e cinquecentomila
euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche
e i settori economici di appartenenza appositamente individuati.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Semplificazioni - Riduzione
adempimenti amministrativi
per le imprese
Art. 40, commi 1-2
Soggetti interessati
Esercenti attivita` recettizie e soggetti alle norme sulla privacy.
Adempimento
_ Gli esercenti attivita` ricettizie sono tenuti a comunicare entro le ventiquattrore successive all’arrivo,
alle questure territorialmente competenti le generalita` delle persone alloggiate mediante l’invio
dei dati con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita` stabilite con decreto del
Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
_ Ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, scompare il riferimento anche alle persone giuridiche ed enti
o associazioni, per cui i dati interessati sono solo quelli relativi alle persone fisiche.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Libro unico del Lavoro -
modifiche ai termini di registrazione
Art. 40, comma 4
Soggetti interessati
Datori di lavoro
Adempimento
Cambiano i termini per la compilazione del libro unico del lavoro.
Infatti, esso deve essere compilato, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo e
non piu` entro il giorno 16 del mese successivo.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Autoriparatori - semplificazioni
Art. 40, comma 6
Soggetti interessati
Imprese esercenti attivita` di autoriparazione.
Adempimento
Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di autoriparazione viene abrogato il decreto del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 che conteneva il regolamento sulle
dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attivita` di autoriparazione.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Rifiuti speciali - semplificazioni
Art. 40, comma 8
Soggetti interessati
Soggetti che svolgono le attivita` di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio,
piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure e pedicure.
Adempimento
_ Per semplificare lo smaltimento dei rifiuti speciali per talune attivita` , i soggetti che svolgono le
attivita` di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura,
podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER
180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantita`
massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in
altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
_ L’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al
Catasto dei rifiuti tramite il MUD si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio,
attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto che
devono essere gestiti e conservati con modalita` idonee all’effettuazione del relativi controlli.
_ La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attivita` di cui sopra.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Beni culturali - agevolazioni
fiscali
Art. 40, comma 9
Soggetti interessati
Soggetti che richiedono agevolazioni fiscali in materia di beni e attivita` culturali.
Adempimento
_ La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni
fiscali in materia di beni e attivita` culturali previste (artt. 15, comma 1, lett. g) ed h), e 100, comma
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 26 n. 1 del 2 GENNAIO 2012
Norma e titolo Adempimento
2, lett. e) ed f), T.U.I.R.), sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta` , presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attivita` culturali ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 47 D.P.R. n. 445/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli
interventi e delle attivita` cui i benefici si riferiscono.
_ Il Ministero per i beni e le attivita` culturali esegue controlli a campione.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
Appalti pubblici - norme a
favore delle PMI
Art. 44, comma 7
Soggetti interessati
PMI
Adempimento
Attuando quanto recentemente previsto dallo Statuto delle imprese (legge n. 180/2011), viene previsto che
_ nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle
piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente,
suddividere gli appalti in lotti funzionali;
_ la realizzazione delle grandi infrastrutture, nonche´ delle connesse opere integrative o compensative,
deve garantire modalita` di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.
Decorrenza
_ Dal 6 dicembre 2011
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in legge
PRATICA FISCALE e Professionale 27 n. 1 del 2 GENNAIO 2012





Per chi desiderasse leggere il testo completo da Gazzetta Ufficiale 
ed eventualmente salvarlo cliccate: QUI



Commenti